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Lo Statuto

CAPO II
Soci - Organi - Assemblee

Articolo 4: Soci
Possono far parte della ADIMED tutte le persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla loro cittadinanza, professione, titolo di studio e condizione sociale, che si riconoscano negli scopi della stessa. Sono aderenti dell’associazione:

  • i soci fondatori;
  • i soci ordinari;
  • i soci onorari e sostenitori.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto all’articolo 14, e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea.

Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’associazione stessa.

Sono soci ordinari dell’associazione coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza dietro domanda di ammissione e dietro pagamento della quota associativa annuale, determinata annualmente dal consiglio direttivo.

Sono soci onorari o sostenitori dell’associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. In assenza di diniego espresso da parte del consiglio direttivo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, la domanda di ammissione si intende accolta. Il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, non è inoltre consentita la rivalutazione della quota o contributo stesso.

Articolo 5: Organi dell'Associazione
Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea;
  • il consiglio direttivo;
  • il collegio dei probiviri;
  • i revisori.

L’eleggibilità degli organi amministrativi è libera.

Articolo 6: Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli aderenti all’associazione maggiori di età.

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e della situazione patrimoniale, entro il 30 giugno.

Essa inoltre:

  • provvede alla nomina del consiglio direttivo come indicato in art. 8, comma I, del collegio dei probiviri e dei revisori;
  • delibera sulle modifiche al presente statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  • delibera su quant’altro sottoposto alla sua competenza dal presente statuto o dal consiglio direttivo.

Articolo 7
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento del 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto in prima convocazione e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno il 60% (sessanta per cento) degli aventi diritto ed in seconda convocazione con almeno il 25% (venticinque per cento) degli stessi. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei vice presidenti in ordine di anzianità; in mancanza l’assemblea nomina il proprio presidente.

L’assemblea è convocata in Italia, nella sede che sarà di volta in volta indicata nell’avviso che deve essere inviato a cura del presidente o di un vice presidente – a mezzo lettera o fax o posta elettronica – almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione. L’avviso, oltre all’ordine del giorno, dovrà contenere anche la data per l’eventuale seconda convocazione.

Le deliberazioni dell’assemblea dei soci vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione nonché sulle modifiche statutarie.

L’assemblea ordinaria delibera sulle questioni attinenti l’approvazione del bilancio annuale e sulle altre questioni ad essa sottoposte oltre che sulla programmazione e direttive generali dell’associazione.

L’intervento all’assemblea può avvenire anche a mezzo di delega scritta conferita ad un altro socio. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci.

Le deliberazioni ed i rendiconti sono conservati presso la sede dell’associazione.

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