|
|||||
|
|
|
Lo Statuto CAPO III Consiglio Direttivo - Presidenza - Revisori - Probiviri - Durata in carica - Cause di decadenza della carica - Segretario Generale Articolo 8 I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni. In caso di impedimento permanente o di dimissioni di uno dei suoi membri gli altri procederanno alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il cooptato resterà in carica per la restante parte del mandato consiliare in corso. Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, uno o due vice presidenti, un segretario generale ed un tesoriere. Articolo 9: Consiglio Direttivo Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, da un vice presidente; in assenza di questi dal più anziano di età dei presenti. Il consiglio direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e può delegare a suoi componenti o ad altri soci specifici compiti od incarichi determinando la durata della delega ed i poteri delegati. Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario e la situazione patrimoniale annuale e stabilisce la misura della quota o contributo annuale che i soci sono tenuti a versare. Articolo 10 Articolo 11 Il segretario generale coordina l’attività operativa dell’associazione. Predispone per il consiglio direttivo la stesura delle proposte operative da approvare e mantiene i contatti con tutti i soci o candidati soci che desiderino informazioni sulla associazione. Tiene i collegamenti, su richiesta del consiglio direttivo, con i membri dello stesso. Articolo 12 Articolo 13: Il Collegio
dei Revisori In caso di impedimento permanente o di dimissioni del revisore effettivo, allo stesso subentrerà il supplente. In tale ipotesi l’assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo revisore supplente per la restante parte del mandato. Il revisore effettivo ha diritto di partecipare alle assemblee, senza diritto di voto se non è socio, ed alle riunioni del consiglio direttivo.
|
|