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Lo Statuto

CAPO III Consiglio Direttivo - Presidenza - Revisori - Probiviri - Durata in carica - Cause di decadenza della carica - Segretario Generale

Articolo 8
L’associazione è retta da un consiglio direttivo composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri soci.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni. In caso di impedimento permanente o di dimissioni di uno dei suoi membri gli altri procederanno alla sua sostituzione mediante cooptazione.

Il cooptato resterà in carica per la restante parte del mandato consiliare in corso. Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, uno o due vice presidenti, un segretario generale ed un tesoriere.

Articolo 9: Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente o di un vice presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata o fax o posta elettronica inviati almeno 10 (dieci) giorni prima della data della convocazione, salvo i casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni, e comunque almeno una volta l’anno, anche per predisporre il rendiconto economico e finanziario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, da un vice presidente; in assenza di questi dal più anziano di età dei presenti.

Il consiglio direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e può delegare a suoi componenti o ad altri soci specifici compiti od incarichi determinando la durata della delega ed i poteri delegati.

Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario e la situazione patrimoniale annuale e stabilisce la misura della quota o contributo annuale che i soci sono tenuti a versare.

Articolo 10
La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ai vice presidenti, nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 11
Il consiglio direttivo nomina il segretario generale che dura in carica per tutta la durata del consiglio direttivo stesso e può essere riconfermato senza limiti di durata. Il segretario generale partecipa di diritto al consiglio direttivo.

Il segretario generale coordina l’attività operativa dell’associazione.

Predispone per il consiglio direttivo la stesura delle proposte operative da approvare e mantiene i contatti con tutti i soci o candidati soci che desiderino informazioni sulla associazione. Tiene i collegamenti, su richiesta del consiglio direttivo, con i membri dello stesso.

Articolo 12
Il collegio dei probiviri è composto di 3 (tre) membri soci che durano in carica per cinque anni. In caso di impedimento permanente o di dimissioni di uno dei suoi membri gli altri procederanno alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il cooptato resterà in carica per la restante parte del mandato del collegio.

Articolo 13: Il Collegio dei Revisori
La gestione dell’associazione è controllata da un revisore effettivo e da un revisore supplente nominati, anche tra i non soci, per cinque anni.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni del revisore effettivo, allo stesso subentrerà il supplente.

In tale ipotesi l’assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo revisore supplente per la restante parte del mandato.

Il revisore effettivo ha diritto di partecipare alle assemblee, senza diritto di voto se non è socio, ed alle riunioni del consiglio direttivo.

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