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Lo Statuto CAPO IV Esclusione Articolo 14 a) il mancato versamento della quota associativa entro il 30 aprile dell’anno in corso; b) l’inosservanza delle norme dello statuto e delle deliberazioni degli organi associativi; c) la presenza di gravi motivi. L’esclusione è deliberata dal collegio dei probiviri ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Qualora l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire all’assemblea ordinaria; in tal caso l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’assemblea stessa.
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